Art. 14.
(Ammissibilità delle intercettazioni).

      1. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:

          «f-ter) delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni attraverso le reti telematiche e i mezzi di comunicazione anche elettronica, compresa la telefonia mobile».